Note a margine dell’Assemblea Nazionale ENPAV

Gentili Colleghe e Colleghi,

il fine settimana del 14 e 15 aprile scorso, si è svolta a Mestre l’Assemblea Nazionale dell’Enpav, che aveva tra i punti all’ordine del giorno una serie di modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto Enpav, approvate all’unanimità.

In particolare i punti oggetto della riforma sono stati: Riforma Equità Previdenziale e Sostenibilità; Riforma Valorizzazione Medici Veterinari Iscritti di Solidarietà; Riforma Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali e Riforma Welfare: modifica al Regolamento per i Sussidi a sostegno della Genitorialità e modifica al Regolamento per le Borse di Studio Post-Laurea.

La complessità delle riforme e, per alcuni aspetti, anche la loro interdisciplinarità hanno comportato una valutazione molto approfondita dell’impatto dei diversi provvedimenti sulla sostenibilità previdenziali e sul bilancio tecnico, composto da Saldi Gestionali, ovvero gli investimenti e Saldi Previdenziali, la differenza tra le entrate costituite dai contributi previdenziali e la spesa pensionistica per le prestazioni previdenziali erogate.

Nel corso del lungo e articolato dibattito della due giorni, sono emersi alcuni punti, qui sintetizzati:

  1. Il contributo integrativo minimo ha la funzione di finanziare i costi di gestione dell’Ente e contribuisce a generare quel flusso di entrate correnti che, in quota percentuale, alimenta i fondi da destinare al Welfare. Già con la riforma del 2012 era stato previsto che l’aliquota del contributo integrativo sarebbe salita dal 2% al 3% nel 2027 e poi al 4% nel 2030, allineandosi peraltro alla percentuale di tutte le altre Casse dei professionisti. Di conseguenza sarebbe aumentato anche il contributo integrativo minimo, in quanto il meccanismo di calcolo vigente prevede un richiamo all’aliquota percentuale, per cui all’aumentare di questa aumenta anche il contributo integrativo minimo (art.7, commi 3 e 4 Regolamento Enpav vigente). Tutte le proiezioni attuariali fatte all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del 2012 hanno sempre tenuto conto di questo aumento programmato per il 2027 e per il 2030, essendo riferite ad un orizzonte temporale di 50 anni e quindi comprensivo di detti incrementi. Questa premessa è funzionale a dimostrare che non è possibile invertire questa rotta in quanto le aliquote di equilibrio del sistema previdenziale Enpav, riferite sia al contributo soggettivo sia a quello integrativo, devono attestarsi su quanto già regolamentato.

Nell’ambito di questo quadro generale è stata valutata la situazione di un gruppo ristretto di iscritti (ossia i medici veterinari lavoratori dipendenti) che non hanno neanche potenzialmente la possibilità di rivalersi sul cliente finale per il recupero del contributo integrativo, non svolgono in nessuna forma la libera professione, hanno una pensione calcolata sui redditi minimi e sono destinati ad esaurirsi numericamente nei prossimi anni.

Per quanto attiene ai Medici Specialisti Ambulatoriali non è possibile inserirli in questo ambito, in quanto alla maggior parte di costoro non è precluso l’esercizio della libera professione, tranne, come è noto, a coloro che svolgono in via esclusiva attività in regime di convenzione ai sensi dell’art.45 del ACN, remunerata. Ma in ogni caso le motivazioni che ostano a questa inclusione sono di equità tra gli iscritti all’interno del sistema Enpav. Con la riforma dell’art 5 bis, la situazione del convenzionato è stata equiparata a quella di un libero professionista. Infatti, il compenso da convenzione è assimilato a quello da libera professione ai fini del calcolo della pensione e dovrà essere dichiarato ad Enpav, al pari di quello di un libero professionista. Tuttavia, a fronte di una pensione retributiva calcolata sui compensi da convenzione, che sono oramai stabilmente medio alti, i medici veterinari specialisti ambulatoriali non hanno un volume di affari correlato al reddito su cui si calcola la pensione, ma versano esclusivamente il contributo integrativo minimo (salvo che non abbiamo un volume di affari da libera professione che generi eccedenze), senza mai considerare le eccedenze contributive che sarebbero dovute su un volume di affari adeguato al reddito. Pertanto, contribuiscono al sistema previdenziale in modo squilibrato, fermandosi al minimo per quanto concerne il contributo integrativo ed in modo proporzionale al reddito per quanto concerne il contributo soggettivo, che comunque viene restituito sotto forma di pensione. Introdurre una ulteriore riduzione del contributo integrativo costituirebbe un elemento aggiuntivo di squilibrio nella contribuzione dovuta.

Infine, si aggiunga che l’Enpav interviene a sostegno della indennità di maternità delle specialiste ambulatoriali integrando il trattamento economico di maternità erogato dal datore di lavoro e riconoscendo ogni istituto che il legislatore ha nel tempo integrato a favore della maternità. La spesa che ne consegue è a carico della collettività degli iscritti e quindi grava sulla solidarietà infra categoriale che è alimentata anche dal contributo integrativo.

  1. La perequazione al 100% dell’indice ISTAT o per scaglioni progressivi, richiesta da alcuni delegati, non è in questo momento attuabile in quanto questa misura interesserebbe tutti i pensionati, con un impatto diretto ed immediato sui saldi previdenziali; pertanto già dai prossimi saldi si avrebbe un effetto esponenziale di maggiori uscite dovute alla sommatoria di anno in anno di importi di pensione più elevati. Inoltre, una tale modifica in una situazione di contesto che vede l’aumento del numero dei pensionati del 27% nell’ultimo quinquennio e un aumento dell’onere pensionistico del 54% nel medesimo periodo avrebbe degli effetti che il sistema non riuscirebbe ad assorbire.
  2. L’art. 7 del Regolamento prevede che il contributo integrativo venga calcolato sul volume di affari, fermo restando l’obbligo di un importo minimo. Le eccedenze rispetto al contributo minimo sono determinate in funzione dell’entità del volume di affari. Pertanto, i Medici Veterinari specialisti ambulatoriali verseranno solo il contributo integrativo minimo, in quanto non dichiarano un volume di affari, tranne per i casi in cui svolgano libera professione e quindi abbiano un fatturato su cui potrebbero esserci delle eccedenze da versare.

Nel testo modificato dell’art.5 bis è espressamente detto che il compenso percepito dallo specialista ambulatoriale è equiparato al reddito da libera professione. Se detto compenso fosse stato assunto come base per il calcolo del contributo integrativo, e quindi fosse stato equiparato al volume di affari, sarebbe stato necessario esplicitarlo nella norma.

  1. In merito al progetto “RestAssociato”, l’Ente ha in animo di svolgere un’importante campagna di informazione affinché la scelta di aderirvi da parte degli attuali cancellati sia consapevole e ponderata, visto che si tratta di Colleghi giovani che avranno un tasso di sostituzione delle pensioni del sistema pubblico che andrà sempre più a diminuire e si stima che si attesterà al 50% dell’ultimo stipendio. Anche per coloro che oggi sono iscritti a pieno regime la scelta di passare al “RestAssociato” dovrà essere ponderata in quanto hanno già fatto la scelta di non cancellarsi e hanno già maturato delle anzianità contributive in Enpav, pertanto dovranno essere consapevoli che interrompono un percorso virtuoso e che il cambiamento genererà una pensione finale di importo minore a quella programmata oltre che minori oneri deducibili e minori servizi di welfare.

Ai fini poi della sostenibilità dei saldi previdenziali i dati a disposizione indicano che gli iscritti potenzialmente interessati al “RestAssociato” sono complessivamente 3300, di questi poco meno della metà hanno già maturato più di 20 anni di iscrizione e di contribuzione e pertanto si ipotizza che non cambieranno regime di contribuzione, mentre gli altri abbiamo stimato che opteranno per “RestAssociato”, generando minori entrate per contributi in una prima fase, ma anche minori uscite per pensione nella fase successiva. Tali proiezioni hanno dimostrato che la riforma è sostenibile e che non ci sono annualità con saldi previdenziali negativi, ciò è vero anche unitamente agli effetti di tutte le altre riforme.

Per dettagli e approfondimenti sulle diverse norme approvate all’unanimità dall’Assemblea, si allegano:

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

La Riforma nella relazione del Consulente Attuariale

Schede della RIFORMA ENPAV 2024

Un cordiale saluto a tutti

Dott. Lisanti

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